Prato, 08/10/2022
Agli Iscritti all’Albo Provinciale
Dottori Agronomi e Dottori Forestali di Prato
(loro sedi)
Caro Collega,
con la presente ti informo che è stato pubblicato sul bollettino ufficiale n.17 del Ministero della
Giustizia il nuovo Regolamento per la Formazione Professionale Continua dei Dottori Agronomi e dei Dottori Forestali. È già entrato in vigore dal 15 settembre 2022 con esecutività a partire dal 1° gennaio 2023 (prossimo triennio formativo), ad esclusione dell’art.18 bis che ha efficacia a partire dal 15 settembre 2022.
Oltre a precisare meglio alcuni aspetti che nel vecchio regolamento non erano proprio chiarissimi, il nuovo regolamento colma una grossa lacuna del vecchio e cioè stabilisce un preciso regime sanzionatorio per le irregolatà formative, venendo incontro, in tal senso, a quelle che erano state le richieste di uniformità sollevate da moltissimi Consigli di Disciplina Territoriale. Si fa quindi finalmente chiarezza di quale sia il quadro sanzionatorio in cui il Consiglio deve muoversi e si stabilisce anche che il debito formativo viene valutato alla fine di ogni triennio, senza possibilità di recupero in quello successivo. E’ questo un punto molto delicato che deve richiamare ognuno di noi
a prendere seriamente l’obbligo formativo, poiché, oltre il punto di debito scatta la sospensione dell’attività professionale da un minimo di 2 mesi ad un massimo di 6 mesi! Durante il periodo di sospensione non può essere esercitata attività professionale ed il suo
eventuale svolgimento costituisce reato ai sensi dell’art.348 del Codice Penale (reclusione da 6 mesi a 3 anni e multa da 10.000 a 50.000 euro, oltre all’interdizione da 1 a 3 anni dalla professione).
Ti invito quindi a verificare la tua posizione sulla scheda personale del portale SIDAF (www.conafonline.it) e procedere senza troppe esitazioni al raggiungimento della condizione di
regolarità per il triennio in corso e quindi entro il 31/12/2022.
Nel caso in cui non svolgi attività professionale neanche in modo saltuario, oppure sei nelle
condizioni di poter usufruire dell’esonero temporaneo dalla formazione continua, devi inserire un’apposita richiesta sempre attraverso il portale SIDAF per il periodo in cui richiedi l’esonero.
Visto che ci siamo, ricordati di richiedere la validazione della tua assicurazione professionale sempre attraverso la tua scheda nel portale SIDAF.
Saluti e buon lavoro
Cordiali Saluti
Il Presidente
David Pozzi
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art.3 comma 2 del d.l. 39/93